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giurisprudenza

L’assenza di un danno subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico non esclude la responsabilità disciplinare, ma può essere valutata ai fini della commisurazione della sanzione (C.N.F., Sent., 28 ottobre 2024, n. 394)

Il Consiglio nazionale forense si pronuncia con la sentenza in commento sull’impugnazione proposta da un avvocato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense de L’Aquila, che ne aveva ritenuto la responsabilità disciplinare e gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense  per mesi due  per la violazione dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, per aver omesso di restituire alle parti assistite i documenti da queste consegnati e di cui all’elenco contenuto nell’esposto dalle medesime presentato.

A sostegno della decisione di colpevolezza e di irrogare la suddetta sanzione disciplinare il C.D.D. poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni: (i) il fatto di cui al capo di incolpazione non era stato smentito dall’incolpato, il quale nessuna attività difensiva aveva ritenuto di porre in essere; (ii) la prova della violazione del canone deontologico stava nel fatto stesso che, alla richiesta di depositare presso il Consiglio dell’Ordine la documentazione in possesso del professionista, questi non avesse dato seguito alcuno; (iii) il comportamento dell’avvocato doveva essere ritenuto gravemente in contrasto con il canone deontologico violato, per aver provocato un vulnus alla onorabilità professionale della classe forense; (iv) la condotta del professionista aveva, inoltre, provocato un nocumento ai propri assistiti; (v) tali considerazioni inducevano a ritenere applicabile, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del C.D.F., l’aumento della sanzione edittale prevista dall’art. 33.

Il ricorso al CNF dell’avvocato si fonda quindi su due motivi: con il primo viene eccepita l’assoluta indeterminatezza delle motivazioni e il difetto della prova”, anche alla luce della mancata audizione degli esponenti; con il secondo motivo il ricorrente lamenta “l’assoluta mancanza di proporzione tra i fatti dedotti e la sanzione irrogata” ed evidenzia che l’assenza degli esponenti non ha consentito di definire il danno eventualmente subito dai medesimi: da qui, l’assenza di responsabilità disciplinare dell’incolpato.

Il CNF rileva in primo luogo l’infondatezza del primo motivo, in virtù della circostanza oggettiva –mai smentita- della mancata consegna della documentazione, in possesso del ricorrente, il quale, pur avendo l’opportunità di depositarla presso il COA, si era totalmente disinteressato di adempiere al precetto deontologico, senza curarsi minimamente delle conseguenze della sua omissione. La mancata audizione degli esponenti, peraltro, non determina alcuna nullità, atteso che l’ordinamento richiede che gli stessi siano citati per il dibattimento e, ove non comparsi, che le risultanze degli esposti siano pienamente valutabili insieme alle altre risultanze probatorie in virtù dell’ampio potere discrezionale che il Giudice della deontologia ha nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte, in base al principio del libero convincimento.

Riguardo al secondo motivo, invece, il CNF rileva la sua parziale fondatezza, in quanto il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (ai sensi dell’art. 21 c.4 C.D.F.), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge); conseguentemente, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Applicando detti principi al caso di specie, non essendo stato dimostrato né allegato alcun concreto pregiudizio subito dagli esponenti, il Collegio ritiene che, valutando complessivamente i fatti, possa essere applicata la meno grave sanzione della censura.

A cura di Stefano Valerio Miranda

Allegato:
394-2025