Nella sentenza in commento viene affermato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza dello stesso Consiglio nazionale forense che, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’accertamento operato con sentenza penale irrevocabile che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare. Da tale pronuncia consegue quindi il proscioglimento, in relazione a quei medesimi fatti, dell’incolpato in sede disciplinare.
Nel caso di specie, essendo intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula ampia “perché il fatto non sussiste”, il C.N.F. accoglie il ricorso del legale avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina che gli aveva irrogato per gli stessi fatti la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 10 mesi e, in riforma della decisione suddetta, proscioglie l’avvocato dai fatti contestati.
A cura di Silvia Ammannati