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giurisprudenza

L’avvocato che pubblica on line il modulo di nomina per la presentazione di un esposto commette accaparramento di clientela (Cass. Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7501)

La sentenza in commento si pronuncia sul ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione del CNF che aveva confermato la sanzione dell’avvertimento, irrogata al medesimo da parte Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, per violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 codice deontologico).

Nel motivare la propria decisione il CNF aveva rilevato che dal sito web del “Comitato Alfa” era scaricabile il modulo di nomina a difensore per la denuncia all’autorità giudiziaria da sottoscrivere ed inviare all’avvocato in questione; il quale, con la consapevolezza di tale modalità di assunzione dell’incarico, si era reso evidentemente disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore.

Inoltre, tale pubblicazione costitutiva un’offerta al pubblico delle prestazioni professionali di avvocato, tale da configurare violazione dell’art. 37 c.4 del Codice deontologico forense (divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico).

Infine, la conoscenza della pubblicazione ed il consenso all’iniziativa del gestore del sito rendevano il professionista consapevole dell’offerta al pubblico delle proprie prestazioni e dunque responsabile sia per la volontà espressa con il consenso sia per non aver posto quanto nelle sue possibilità per impedire la pubblicazione, che era così imputabile anche al ricorrente.

Avverso tale sentenza del CNF ricorre in Cassazione l’avvocato denunciando, fra l’altro, violazione dell’art. 37 c.d.f., in quanto la prestazione professionale in discorso costituiva non una costituzione in giudizio, ma una mera denuncia, che poteva essere presentata anche direttamente dal “Comitato Alfa”, e che il consenso prestato non può essere ritenuto equivalente al fatto di offrire per interposta persona una prestazione professionale.

Tuttavia, le S.U. rigettano il ricorso, rilevando come, nonostante non si trattasse di una costituzione in giudizio (evidentemente civile), e la denuncia all’autorità giudiziaria potesse essere presentata anche personalmente dal soggetto asseritamente offeso dal reato, ciò nondimeno fosse indubbia la natura professionale della prestazione che sarebbe stata svolta dall’avvocato, una volta sottoscritto il modulo di denuncia.

In primo luogo, infatti, nella fattispecie non si trattava di mera sottoscrizione di un esposto redatto dall’avvocato, ma della nomina a difensore nel procedimento penale da instaurarsi sulla base dell’atto di denuncia, secondo quanto accertato dal CNF, e dunque evidentemente di una nomina ai sensi dell’art. 101 c.p.p. (“difensore della persona offesa”).

In secondo luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 c.5-6 L. n. 247/2012, costituisce modalità di esplicazione della professione di avvocato non solo quella esclusiva dell’avvocato, e cioè l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, ma anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, e dunque anche la redazione dell’esposto pur senza la nomina quale difensore.

Ne discende, concludono le S.U., che la presenza sul sito web del modulo di nomina a difensore, con il consenso dell’avvocato secondo quanto accertato dal CNF in sede di merito, costituiva offerta di prestazione professionale al pubblico e perciò accaparramento di clientela.

A cura di Stefano Valerio Miranda