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giurisprudenza

L’avvocato mediatore deve agire con indipendenza e imparzialità (C.N.F., Sent., 23 maggio 2022, n. 70)

La vicenda in esame trae origine dall’esposto presentato al Consiglio distrettuale di disciplina di Nocera Inferiore da un imprenditore individuale, che si lamenta sotto il profilo deontologico dell’operato di un avvocato che lo aveva assistito nella conclusione di un accordo transattivo in materia locatizia.

Segnatamente, l’imprenditore espone di aver sollevato una serie di contestazioni nei confronti del proprietario dell’immobile da lui condotto in locazione e presso cui esercitava l’impresa (circa la presenza di amianto), e che l’avvocato in questione aveva svolto la funzione di conciliatore fra lui e il locatore, conducendo trattative che poi avevano portato alla conclusione della transazione summenzionata.

Senonché, il medesimo avvocato aveva in precedenza difeso il locatore in un procedimento di sfratto per finita locazione, avente ad oggetto il medesimo immobile e svoltosi fra le stesse parti.

Non solo, ma l’imprenditore riferisce di aver avuto pressioni a sottoscrivere la transazione, che la presenza di un suo difensore di fiducia era stata osteggiata dall’avvocato, e in particolare che questi aveva preteso ed ottenuto di allegare all’atto transattivo, allo scopo di documentare la possibilità che insorgesse un contenzioso, un atto di citazione dello stesso imprenditore (benché privo di data, sottoscrizione e mandato alle liti, mai notificato e quindi processualmente inesistente), nonché soprattutto comparsa di risposta con domanda riconvenzionale redatta nell’interesse del locatore dal medesimo avvocato (seppure in relazione a un giudizio mai avviato).

Infine, nell’esposto si denuncia che, nonostante l’accordo prevedesse anche il pagamento della somma di euro 23.015,00, quale indennità di avviamento offerta al conduttore (somma effettivamente corrisposta con assegno circolare), l’avvocato successivamente ne aveva perfino preteso la restituzione in contanti presso il suo studio, in cambio della consegna dell’accordo sottoscritto; il tutto come risultante da registrazione e documentazione fotografica dell’incontro in studio.

Anche gli altri fatti esposti dall’imprenditore vengono tutti confermati in sede di istruttoria svolta dal CDD, tramite produzione dell’accordo di transazione e dei summenzionati atti allegati; in particolare, mentre dall’accordo risulta espressamente che l’avvocato era stato incaricato da entrambe le parti come mediatore, lo stesso incolpato in sede di audizione ammette di aver tutelato nella transazione solo il locatore.

Inevitabilmente, dunque, il CDD sanziona l’avvocato con la sospensione dall’esercizio della professione (per 2 mesi), ravvisando la violazione del dovere di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9, nonché del dovere di astenersi in caso di potenziale conflitto di interessi di cui all’art. 24; con particolare riferimento all’art. 62 che, in materia di mediazione, prevede fra l’altro il divieto per l’avvocato di assumere la funzione di mediatore ove abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti.

L’avvocato non si dà per vinto e presenta ricorso, per lo più lamentandosi di un’asserita errata valutazione degli elementi di fatto e delle prove acquisite, ma la decisione viene confermata in toto anche dal CNF; il quale evidenzia in particolare come la sua condotta -consistita in definitiva nell’aver svolto la funzione di mediatore, nonostante la presenza di un ex cliente fra le parti coinvolte, e per di più tutelando soltanto gli interessi di quello- risulti in contrasto con i doveri di indipendenza e imparzialità, che dovrebbero informare l’attività dell’avvocato quando questi assume un incarico conciliativo, a prescindere dal fatto di arrecare o meno in concreto un pregiudizio economico o negoziale a una delle parti (cosa che nel caso di specie, peraltro, era avvenuta).

A cura di Stefano Valerio Miranda