Nella sentenza in commento il C.N.F. precisa che non commette un illecito deontologico l’avvocato che abbia promosso e/o iscritto a ruolo, per conto del cliente, una o più cause in difetto del pagamento del contributo unificato. Ai sensi dell’art. 14, comma 1 e art. 248 del D.P.R. n.115/2002, tale obbligo incombe esclusivamente sulla parte che instaura il giudizio e, quindi, sul cliente, il quale sarà l’unico destinatario della procedura di riscossione, senza alcuna responsabilità solidale dell’avvocato al relativo pagamento. Sul punto, il C.N.F. richiama il principio pacifico che le mere irregolarità fiscali, come il mancato pagamento del contributo unificato, non possono compromettere il diritto di accedere alla giustizia. L’art. 13 della Legge n.247/2012, inoltre, non configura un obbligo in capo all’avvocato di provvedere, nell’interesse del cliente, alle anticipazioni, ivi compresa quella del contributo unificato. Deve essere, invece, interpretato nel senso che egli ha diritto di richiedere, oltre al compenso dovutogli, anche il rimborso delle spese e degli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente.
Nel caso di specie, il C.N.F. non ha ritenuto violati gli artt. 9 (dovere di lealtà e correttezza) e 37 (divieto di accaparramento della clientela) del Codice Deontologico Forense da parte di un avvocato, il quale aveva promosso, nell’interesse di un cliente, 126 cause, in mancanza del pagamento del relativo contributo unificato. Nel corso del procedimento era emerso, infatti, che l’iscrizione a ruolo con contributo unificato a debito non era un modo di agire sistematico, ma era piuttosto finalizzato a non privare di tutela il cliente che non fosse stato in grado di procedere al pagamento di tale contributo. Il C.N.F. ha osservato, inoltre, che non era stata provata la mancata informativa ai clienti sulle conseguenze di tale omissione contributiva né l’attività dell’avvocato diretta a pubblicizzare tale contegno per conseguire il rilascio dei mandati da parte dei clienti. Per questi motivi, il C.N.F., accogliendo il ricorso dell’avvocato, ha annullato la decisione del CDD, con cui era stata irrogata la sanzione della censura.
A cura di Arianna Farinelli