La pronuncia in commento trae origine dall’esposto di un ex cliente che lamentava che il proprio precedente difensore avesse presentato istanza di anticipazione udienza in un giudizio civile, proseguendo ad agire in suo nome e per suo conto, successivamente alla revoca del mandato. Inoltre, il Collega avrebbe omesso di informare l’ex cliente di aver ricevuto la notifica della sentenza da controparte, con conseguente vano decorso del termine breve per la relativa impugnazione.
Il C.N.F., investito della vicenda, ribadisce che costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’Avvocato che, nonostante la revoca del mandato, continui a svolgere attività professionale all’insaputa dell’ex cliente.
La revoca del mandato, infatti, interrompe il rapporto fiduciario e l’Avvocato non può assumere iniziative processuali autonome in nome dell’ex assistito. Inoltre, fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di trasmettere al cliente le comunicazioni e notificazioni che pervengano al professionista.
In merito alla sanzione, stante la lontananza temporale dei fatti all’epoca della pronuncia e l’assenza di precedenti, il C.N.F. riduce la sospensione di cinque mesi dall’esercizio della professione comminata dal COA, disponendo la censura.
A cura di Costanza Innocenti