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giurisprudenza

L’avvocato risponde per i danni subiti dal cliente non adeguatamente difeso (Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n. 7268)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che domanda relativa al risarcimento del danno, subito dall’assistito non adeguatamente difeso dal proprio difensore, deve essere valutata separatamente ed indipendentemente da quella avente ad oggetto la restituzione dei compensi precedentemente corrisposti al difensore per l’attività professionale, risultata poi inutilmente prestata.
Nella fattispecie l’avvocato aveva chiesto al Tribunale la liquidazione in proprio favore del compenso per l’attività professionale che lo stesso asseriva aver svolto per il cliente in due giudizi, per i quali aveva ricevuto soltanto un acconto. Il cliente aveva contestato l’avversa pretesa ed aveva svolto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno per non essere stato adeguatamente difeso per errate scelte tecniche che avevano causato la sua soccombenza in due giudizi protrattasi per oltre otto anni.

A cura di Elisa Martorana