Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al C.N.F. (C.N.F., Sent., 21 ottobre 2024, n. 381)

Con la sentenza n. 381 del 21 ottobre 2024, il C.N.F. ha ribadito nuovamente che l’avvocato stabilito / non iscritto nell’albo speciale non può ricorrere in proprio allo stesso C.N.F.

La fattispecie in sintesi: il ricorrente aveva richiesto al C.O.A. di appartenenza il rilascio del certificato di anzianità ad uso iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, adducendo di aver maturato l’anzianità richiesta ex art. 22, comma 4 L. 247/2012 inclusiva anche degli anni in cui era iscritto quale avvocato stabilito.

Il C.O.A. di appartenenza, però, respingeva la richiesta rilevando che, in realtà, il ricorrente non aveva maturato l’anzianità richiesta dalla norma.

Il ricorrente, quindi, ha impugnato in proprio avanti il C.N.F. il provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento con rilascio del certificato, affidandosi ad un unico motivo – cui sono premesse l’istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. nonché l’istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Il C.N.F. ha dichiarato il ricorso inammissibile – tra l’altro richiamando la propria giurisprudenza (C.N.F. 66 del 23 aprile 2023), ricordando altresì che la difesa in proprio – dinanzi al C.N.F. – da parte dell’avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ammessa soltanto nelle impugnazioni di carattere disciplinare (e purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal C.N.F. – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo speciale.

A cura di Andrea Goretti