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giurisprudenza

Le condizioni di legittimità delle deliberazioni mediante le quali gli enti locali affidano un incarico ad un professionista (Cassazione, sez. I, 4 Aprile 2008 n. 8730)

La suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito un orientamento già consolidato, secondo cui le delibere, con cui gli organi comunali e provinciali competenti affidano ad un professionista l’incarico della compilazione di un progetto per un’opera pubblica, sono valide e vincolanti nei confronti dell’ente soltanto se contengono la previsione dell’ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte.
Il combinato disposto dal r.d. 3 Marzo 1934 n. 383, art. 284, comma 1 e art. 288, difatti, prevede la nullità delle deliberazioni adottate dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi, che comportano spese, di cui non indicano l’ammontare e i mezzi per farvi fronte, perché violano l’interesse pubblico all’equilibrio economico e, dunque, al buon andamento della pubblica amministrazione, come previsto dall’art. 97 della Costituzione.
La Cassazione, in particolare, ha sostenuto che la nullità della delibera si estende anche al contratto di prestazione d’opera del professionista stipulato successivamente alla delibera, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso, ed implica il diritto dell’ente alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione dell’accordo stesso.

A cura di Guendalia Guttadauro 

Allegato:
8730-2008