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giurisprudenza

Le condizioni legittimanti l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2010, n. 19547)

Il diritto all'iscrizione degli avvocati e procuratori dipendenti da enti pubblici – nel caso di specie istituti di credito pubblico – a norma dell'art. 3, quarto comma, lettera b) dell'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore – r.d.l. n. 1578 del 1933 – nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'ordine locale – presuppone che i dipendenti prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti presso tali istituti, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.
La suprema Corte – con la sentenza in epigrafe – nell'interpretare tale norma, ha ribadito che l'iscrizione suddetta richiede – come requisito imprescindibile – l'esclusività dell'espletamento da parte degli addetti dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso cui prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso.
La Cassazione ha precisato che tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività del dipendente, e in particolare, deve essere esclusa, qualora egli accanto ai compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza dell'ente svolga mansioni amministrative o gestionali, ossia comunque, di natura diversa.

A cura di Guendalina Guttadauro