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giurisprudenza

Le controversie instaurate da un privato in relazione al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine sulla liquidazione degli onorari al proprio iscritto spettano al Giudice Amministrativo (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6534)

Nel singolare caso deciso un privato aveva promosso, nel giudizio civile instaurato da un professionista per il pagamento dei propri onorari, domanda risarcitoria verso l'Ordine degli avvocati che aveva emesso il parere di congruità.
A fondamento della domanda sosteneva che il parere emesso contenesse diversi errori ed attribuisse al professionista più di quanto gli spettasse: pertanto, nel caso in cui sarebbe risultata l'erroneità del predetto parere (che avesse comportato quindi una riduzione degli importi liquidati al professionista) il COA avrebbe dovuto rimborsare al privato le spese da questi pagate al professionista per la liquidazione degli onorari.
In sede di regolamento di giurisdizione la Corte ha ritenuto che la domanda promossa si risolvesse in una richiesta risarcitoria strettamente collegata ad un provvedimento amministrativo emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi ancorchè viziato da illegittimità. La conseguente domanda risarcitoria, pertanto, ha affermato, in linea con il sistema normativo delineato dalla L. 205/2000 e con il proprio orientamento giurisprudenziale (secondo cui deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto amministrativo) fosse di spettanza del Giudice Amministrativo.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
6534-2008