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giurisprudenza

Le convenzioni tra pubblica amministrazione e legali e la determinazione del compenso (Cass., Sez. II, 28 aprile 2011, n. 9488)

Con la sentenza qui in commento la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia del Tribunale di Napoli adito da un professionista di quel Foro il quale non si era visto riconosciuti i propri compensi e aveva citato in giudizio un’amministrazione comunale per vedersi liquidati gli onorari del giudizio da lui patrocinato, chiarisce due aspetti essenziali riguardo le convenzioni tra legali e pubblica amministrazione. La Corte afferma che non è vessatoria quella clausola della convenzione con la quale l’amministrazione si impegna a riconoscere al legale il minimo stabilito dalle tariffe professionali e riserva alla stessa la facoltà di liquidare discrezionalmente maggiori compensi in base alla notula del professionista. I giudici di legittimità ritengono infatti che tale disposizione definisca esclusivamente l’oggetto del contratto e non ponga limitazione alcuna alla proposizione di eccezione. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha altresì escluso che il Giudice adito possa determinare l’entità del compenso professionale ex art. 2233 c.c. ritenendo prevalente la volontà delle parti di determinare il compenso del legale entro il solo limite dell’osservanza dei minimi tariffari, indipendentemente dalla congruità del quantum pattuito rispetto all’attività svolta.

A cura di Lapo Mariani