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giurisprudenza

Le investigazioni difensive compiute all’estero (raccolta di dichiarazioni) sono inutilizzabili, potendo cio’ espletarsi solo per mezzo di rogatoria internazionale (Cass., Sez. I Pen., 19 giugno 2007, n. 23967)

La presente pronuncia è relativa al compimento di indagini difensive compiute all'estero ed è ritenuta di particolare interesse stante la non ricorrente frequenza di casi analoghi.
Il ricorrente si lamentava che il Tribunale del Riesame di Trieste aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle indagini difensive concernenti dichiarazioni raccolte dal difensore all'estero, senza servirsi della rogatoria internazionale.
Sosteneva il ricorrente la legittimità del proprio operato, in quanto tale modalità non è prevista né preclusa dall'art. 391 bis c.p.p.
La Corte ha invece ritenuto che, pur non essendo espressamente vietato, al difensore sia comunque preclusa la possibilità di utilizzare in giudizio propri atti compiuti all'estero, potendo egli limitarsi a stimolare il Pubblico Ministero o il G.I.P. a ricorrervi in ossequio ai principi generali del codice di rito in materia di rogatorie.
A giustificazione ha inoltre sostenuto che per gli atti da compiersi all'estero, quali quelli in questione, alla pari di altri come gli accertamenti tecnici irripetibili, il legislatore ha inteso consentire ai difensori solo la facoltà di inoltrare la richiesta al Pubblico Ministero, escludendoli dall'elenco delle facoltà consentite, in prima persona, dalla disciplina degli artt. 391 bis ss. c.p.p.
Non è dunque consentito al difensore assumere all'estero dichiarazioni nell'ambito del compimento di indagini difensive.

A cura di Giacomo Passigli 

Allegato:
23967-2007