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giurisprudenza

Le lettere di messa in mora del compratore costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi (Cass., Sez. Un., 11 luglio2019, n. 18672)

Con la presente pronuncia, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione risolvono una questione qualificata di massima di particolare importanza in tema di garanzia per vizi nella compravendita, come disposta dagli artt. 1490 ss. c.c..
In particolare, la questione centrale, posta con l’ordinanza interlocutoria n. 23857/2018 dalla Seconda Sezione, concerneva, previa qualificazione dell’istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal c.d. codice del consumo), l’individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione delle azioni edilizie – prevista all’art. 1495 c.c., comma 3 in un anno dalla consegna del bene – ed in particolare se possa riconoscersi tale effetto anche ad atti diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., comma 1.
Ebbene, risolta la preliminare questione concernente l’individuazione della natura giuridica della responsabilità dell’acquirente per vizi e difetti del bene compravenduto, nel senso che si tratti di una responsabilità contrattuale non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare in virtù della specifica disciplina della vendita, le Sezioni Unite, dopo aver ricomposto gli orientamenti giurisprudenziali avvicendatesi in materia, con argomentazione diffusa aderiscono all’impostazione maggiormente garantista per il compratore e, in definitiva, sanciscono il seguente principio di diritto: nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1.

A cura di Alessandro Marchini

Allegato:
18672_2019