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giurisprudenza

Le liquidazioni operate in sentenza dal Giudice non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista (Cass., Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11392)

Nella sentenza che di seguito pubblichiamo la Corte di Cassazione ribadisce come ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 art. 2, gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali, osservando che nel rapporto negoziale tra l'avvocato ed il cliente non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista le liquidazioni (ma anche le eventuali compensazioni) operate in sentenza dal Giudice, restando conseguentemente salvo il diritto dell'avvocato di esigere dal cliente ulteriori compensi non riconosciuti in sede giudiziale.
Ad ogni modo la nota spese deve rivestire nel rapporto interno tra avvocato e cliente un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessorio, del credito spettante al primo, con la conseguenza che il professionista non soddisfatto dalla liquidazione giudiziale potrà – giusto il disposto del citato D.M.- esigere dal cliente il pagamento della quota-parte del compenso professionale non riconosciutagli dal Giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio.

A cura di Sara Fabbiani