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giurisprudenza

Le Sezioni Unite precisano i criteri per cui l’indebita manifestazione anticipata del giudizio da parte del Giudice possa costituire causa di ricusazione del giudice (Cass., Sez. Un. Pen., 27 settembre 2005, n. 41263)

Pur non ravvisando un effettivo contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate per statuire come la manifestazione di convincimenti sul merito della res iudicanda, che anticipi in tutto o in parte gli esiti finali, anche se compiuta all’interno del medesimo processo e al di fuori delle logiche attività endo-processuali e di ogni necessità processuale, costituisca causa di ricusazione del giudice ai sensi dell’art. 37 co. I, lett. b) c.p.p.
Le SS.UU., a tal proposito, citano alcuni precedenti che, per alcuni casi, hanno giustamente escluso trattarsi di valide cause di ricusazione: tra gli altri, l’invito ad ua parte in merito alle circostanze su cui formulare le domande ad un testimone, l’adozione di provvedimenti sulla libertà personale (era il caso di un presidente di Corte di Assise che aveva partecipato, in sede dibattimentale, alla decisione su di una istanza di revoca di misura cautelare) o la valutazione istruttoria espressa dal Tribunale nel rigettare un’istanza per l’espletamento di una perizia medico-legale. Nel caso in esame è stato escluso che il rigetto di escussione di un teste e di espletamento di una perizia, ritenute superflue, potessero essere interpretate ome indebita manifestazione di giudizio prime della decisione sui fatti del processo.

A cura di Giacomo Passigli

Allegato:
41263-2005