La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina competente che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione.
Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da distinti esposti e segnalazioni pervenuti al COA di riferimento, i quali lamentavano plurime condotte poste in essere dal legale in violazione di numerose norme del CDF.
Avverso la decisione del CDD, l’avvocato proponeva ricorso davanti al CNF.
La maggior parte delle doglianze formulate da quest’ultimo atteneva al merito della vicenda disciplinare e imputava all’organo di disciplina la violazione dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, il difetto di istruttoria, l’erronea valutazione e/o il travisamento delle prove e la conseguente erronea ricostruzione dei fatti del giudizio.
Investito del caso, il CNF accertava che la sentenza del CDD effettivamente non richiamava in nessun punto le difese e i documenti prodotti dal legale e che effettivamente la stessa aveva posto a fondamento della decisione le sole allegazioni dell’esponente e non aveva tenuto conto delle difese e della produzione documentale dell’incolpato.
IL CNF riteneva pertanto necessario ripercorrere per ciascun capo di incolpazione il raffronto tra quanto allegato dal legale e quanto disposto nella sentenza del CDD al fine di valutare se fosse stata raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità dell’incolpato.
E ciò alla luce del consolidato principio del CNF stesso secondo cui l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale può dirsi correttamente motivata “allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 161 del 25 luglio 2023).”
Così facendo il CNF giungeva a riformare la decisione impugnata, disponendo l’irrogazione in capo al legale della più lieve sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per 1 anno.
A cura di Silvia Ammannati