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giurisprudenza

Le spese legali sono deducibili solamente nel momento in cui l’attività dell’avvocato è conclusa per l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale (Cass., Sez. V, 26 settembre 2019, n. 24003)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è occupata della deducibilità dei compensi erogati a un avvocato per l’attività legale svolta in favore di un’azienda, affermando che l’anno di competenza per la deduzione del costo coincide con quello in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e non con quello in cui l’avvocato pone in essere i singoli atti.

Nello specifico, con la pronuncia impugnata dinanzi il Collegio di legittimità, la CTR della Lombardia aveva ritenuto che i costi sostenuti da una società per le prestazioni processuali rese da un avvocato potessero essere dedotti nel periodo d’imposta di esecuzione dei singoli atti, sostenendo che non fosse necessario attendere il completamento dell’intero iter giudiziario.

Tuttavia, la Cassazione si è mostrata di contrario avviso, affermando che “il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta”. Pertanto, in questa ottica, la prestazione difensiva ha carattere unitario, e tale unitarietà “va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado”.

Alla luce di tali considerazioni, i compensi corrisposti al legale per le sue prestazioni professionali si considerano sostenuti nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, con la conseguenza per cui ai fini della deducibilità dei relativi costi non si deve far riferimento al periodo d’imposta in cui l’avvocato pone in essere il singolo atto, bensì a quello in cui le prestazioni sono state ultimate nel loro complesso e in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio .

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
24003-2019