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giurisprudenza

Le spese stragiudiziali hanno natura di danno emergente (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990)

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite prendono posizione in ordine alla controversa natura giuridica delle spese stragiudiziali.

Nel caso di specie veniva promossa un’azione risarcitoria da due agricoltori, rispettivamente proprietari di due fondi confinanti, nei confronti di un Ente di bonifica.

I dipendenti di quest’ultimo, nell’eseguire la resezione dell’argine di un canale limitrofo, causavano l’allagamento del podere degli attori, provocando gravi danni alle colture.

L’Ente, sia dinnanzi al t.r.a.p. che in secondo grado, veniva condannato al risarcimento del danno per l’evento inondativo. I giudici speciali non riconoscevano però a parte attrice ne’ il rimborso delle spese stragiudiziali, ne’ quelle sostenute per la consulenza tecnica in giudizio: la domanda veniva in merito ritenuta inammissibile poiché tardiva.

Proposto ricorso congiunto per Cassazione, per quanto in questa sede rileva, con il quarto motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza in relazione alla denegata richiesta delle predette spese.

In base ad un primo orientamento ( Cass. N. 14594 del 2005), le spese legali relative all’ attività stragiudiziale sono assimilabili a quelle giudiziali e devono pertanto essere liquidate mediante la nota spese, a mente dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ..

Secondo altra tesi (Cass. 6422 del 2017), sposata dalle Sezioni Unite,   tali spese costituiscono un’autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale avente natura di danno emergente, consistenti nell’esborso subito nella fase pre-contenziosa.

Ne deriva che, al pari di ogni singola voce di danno, la richiesta resta soggetta agli oneri della domanda e ad ogni preclusione processuale.

Nel caso di specie la domanda di refusione spese veniva allegata per la prima volta alla memoria di cui all’art. 180 del r.d. 1775 del 1993, a mente del quale, in tale fase processuale, le parti possono presentare memorie scritte ma non sono ammesse a variare conclusioni.

Appare del tutto evidente che la richiesta del rimborso delle spese in questione, qualificata alla stregua di autonoma domanda ed evasa per la prima volta con la memoria di cui sopra, determinava un dilatamento del tema di indagine sottoposto al giudicante, non consentito in questa fase processuale.

Coerentemente la Cassazione disattendeva la richiesta per la tardività della domanda, come sostenuto giudici di merito.

Nella sentenza la Suprema Corte si pronuncia anche su una questione pacifica, ribadendo che la parte vittoriosa ha sempre diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assistenza tecnica in giudizio da parte di un esperto, “sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o superfluità

A cura di Elena Parrini