La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cliente avverso la delibera di archiviazione del CDD per un procedimento aperto nei confronti di un Avvocato a seguito dell’esposto della ricorrente in cui si contestavano alcune condotte poste in essere dal Collega nell’espletamento del mandato conferito.
Il CNF, richiamando suoi numerosi precedenti, nonché la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla cliente per difetto di legittimazione ad agire dell’esponente, ex art. 61 della l.n. 247/2012. Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è, difatti, ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’Avvocato è iscritto, dovendosi invece escludere la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente e lo stesso incolpato.
A cura di Costanza Innocenti