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giurisprudenza

L’inapplicabilità degli istituti dell’interruzione e della sospensione alla prescrizione dell’azione disciplinare (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito che il termine prescrizionale di soli cinque anni cui è soggetta l’azione disciplinare, è diretto a delimitare nel tempo l’inizio del procedimento, nonché ad assicurare il rispetto dell’esigenza che la durata dell’applicazione della sanzione non si protragga in modo indefinito. 
I principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, difatti, fanno sì che i procedimenti disciplinari trovino la loro definizione in un congruo termine. 
La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’ordine nei confronti degli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo, che, sebbene la natura pubblicistica, resta, pertanto, soggetto a prescrizione: il termine in questione deve intendersi, in realtà, come un termine di decadenza insuperabile, come tale insuscettibile di interruzione o di sospensione. 
Ne consegue che le norme di cui all’art. 2941 e 2945 cc. non trovano applicazione al procedimento sanzionatorio amministrativo, né il legislatore ha richiamato, con una norma di rinvio di carattere generale, l’osservanza generale delle forme del processo penale che consente una parificazione a tutti gli effetti, e dunque, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione, dell’illecito disciplinare, avente natura di illecito amministrativo, all’illecito penale.

A cura di Guendalina Guttadauro

Allegato:
16402-2007