Nella sentenza che pubblichiamo, il Tribunale chiarisce che l'importo ricevuto a titolo di indennità di maternità deve essere considerato come reddito da attività professionale. Esso è pertanto incluso nella base imponibile anche ai fini del calcolo del contributo soggettivo dovuto dalla profesisonista alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
giurisprudenza