Nel caso in esame un avvocato subiva un procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 66 del Codice deontologico (C.D.) per aver aggravato con onerose iniziative giudiziarie la situazione debitoria di controparte, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. Nello specifico l’illecito deontologico contestato si riferiva al pignoramento eseguito su tre immobili di valore notevolmente superiore rispetto al credito effettivamente vantato dalla cliente. Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) ritenendo l’infrazione provata ma non così grave, deliberava il più lieve provvedimento afflittivo del richiamo verbale ex art. 28 Reg. CNF n.2/2014.
Il legale, in considerazione del riconoscimento del carattere lieve e scusabile dell’infrazione, si rivolgeva al CNF per richiedere in via principale e nel merito il pieno proscioglimento dal provvedimento disciplinare. In particolare il legale, per sostenere la legittimità del proprio operato, sottolineava come nelle more del procedimento esecutivo l’autorità giudicante non avesse esercitato alcun potere discrezionale per ottenere la riduzione del valore dei beni sottoposti a pignoramento ai sensi dell’art. 496 cpc, istanza per altro nemmeno richiesta da parte debitore. Sul punto il CNF ricorda, però, come la previsione dell’art. 66 CDF, che impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità, è norma deontologica che prescinde dalle regole di diritto processuale e sostanziale che nulla possono giustificare di fronte ad una condotta posta in violazione del codice deontologico. E proprio su tali principi che la norma deontologica fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino così sproporzionate da aggravare oltremodo la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente.
Pertanto accertata la violazione deontologica, il CNF ha ritenuto di confermare l’applicazione da parte del CDD del più mite dei provvedimenti disciplinari del richiamo verbale ai sensi dell’art. 28 Reg. CNF n.2/2014.
A cura di Brando Mazzolai