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Lapo Mariani

giurisprudenza

L’intervento chirurgico eseguito con tecniche avanzate e non invasive deve essere rimborsato all’avvocato assicurato, anche se non elencato tra i tipi di intervento previsti contrattualmente (Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17020)

Con la sentenza in commento, la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di un Collega, il quale si era visto negato dalla Corte di Appello di Venezia, l’indennizzo assicurativo ottenuto con la sentenza di primo grado, riguardo a vari interventi chirurgici che lo stesso aveva subito all’estero, per curarsi da un grave adenocarcinoma al fegato ed alla prostata.
Il Giudice di secondo grado, aveva infatti ritenuto che alcune delle operazioni subite dall’assicurato non fossero elencate nella descrizione degli interventi previsti nel contratto di assicurazione ed altri che non fossero stati effettuati con le tecniche “tradizionali” richiamate nell’accordo.
Gli Ermellini chiariscono che il contratto in oggetto, debba essere interpretato tenuto conto degli effettivi obiettivi perseguiti dagli stipulanti, non limitandosi dunque ad una distinzione tra le diverse tecniche operative, specie se consigliate dalla migliore scienza tecnico chirurgica, perché più avanzate e meno invasive.
Specificatamente, chiarisce la Cassazione, l’elemento essenziale che deve prevalere nel caso di specie, è il fine terapeutico dell’intervento chirurgico, prescindendo dal tipo di tecnica usata.
La pronuncia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale sull’interpretazione del contratto, ai sensi del quale, non si deve limitarsi al mero tenore letterale dei termini, ma confrontarsi con lo scopo ed i fini realmente perseguiti dalle parti, da comprendersi con una lettura complessiva del contratto, clausola dopo clausola.
A cura di Lapo Mariani