La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si pronuncia sulla dibattuta questione della liquidazione ex art. 117, D.P.R. 115/2002 dei compensi professionali per l’attività prestata in favore di soggetto irreperibile dal difensore d’ufficio.
Nel corso del procedimento penale instaurato contro il patrocinato, quest’ultimo non era stato dichiarato formalmente irreperibile con decreto ma tutti gli atti del processo gli erano stati notificati ai sensi dell’art. 161, comma quarto, c.p.p. (irreperibilità presunta e notificazione mediante consegna al difensore). Il difensore, quindi, per il recupero del proprio credito professionale si era rivolto al Giudice di Pace per l’emissione del decreto ingiuntivo, che poi aveva notificato, unitamente al precetto, con il rito di cui all’art. 143 c.p.c. dopo lo svolgimento di ricerche anagrafiche.
La Suprema Corte ha ritenuto che con tale attività il difensore ha dimostrato di aver svolto le procedure necessarie per la riscossione del credito come richiesto dall’art. 116, D.P.R. 115/2002, non potendo essere poste a sua carico, come sostenuto dai giudici del merito, anche ulteriori attività di ricerche presso l’Ambasciata e il Consolato e sui diversi nominativi con i quali il suo assistito era stato identificato.
A cura di Graziella Sarno