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giurisprudenza

Liquidazione delle spese di giustizia nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione: non spettano i diritti di procuratore (Cass., Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 29577)

Con ordinanza del 18 dicembre 2008 n. 29577/08, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la questione dell’esatta modalità di quantificare la liquidazione delle spese legali in riferimento ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione stessa. Più in particolare, la questione era relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore.
Al riguardo, la Corte ha negato che spettino i diritti di procuratore evidenziando, in linea con un consolidato orientamento maturato dalla stessa Corte, che a seguito dell’emanazione della l. n. 1051/1957 il sistema di determinazione dei compensi dei patrocinatori legali è affidato al Consiglio Nazionale forense. Tuttavia il provvedimento attraverso il quale viene conferita efficacia alla deliberazione del Consiglio Nazionale Forense di determinazione delle tariffe è un decreto ministeriale, ossia un atto normativo a valenza regolamentare.
Di conseguenza, tale provvedimento normativo non potrebbe derogare a fonti normative superiori, di natura legislativa, quali la l. n. 794/1942, la quale – anteriormente alla delegificazione operata con la l. 1051/1957 – regolava la determinazione delle tariffe.
In altri termini, i principi generali di cui alla fonte normativa del 1942 rimangono validi ed efficaci e pertanto non possono essere derogati dal procedimento preordinato alla determinazione delle tariffe, che sfocia nell’emanazione del decreto ministeriale con cui viene conferita efficacia al provvedimento del Consiglio nazionale forense. Anzi, i principi di rango legislativo devono guidare l’interpretazione dei provvedimenti normativi di natura regolamentare.
Conseguenza di ciò è che poiché nelle tabelle annesse alla l. n. 794/1942, per i giudizi innanzi alle Corte di Cassazione, vengono previsti soltanto gli “onorari”, ma non i “diritti di procuratore” (se non quelli per l’attività di mero domiciliatario), le fonti regolamentari oggi vigenti debbono essere interpretate nel rispetto dei principi inseriti nella fonte legislativa. Infatti, il potere regolamentare autorizzato dalla l. 1051/1957 deve sempre intendersi soggetto a tale limite legislativo, fino a quando una fonte legislativa non disponga diversamente.
Pertanto, la Corte ritiene che nei giudizi innanzi ad essa non siano contemplati i diritti di procuratore.
Peraltro, la Corte, per sostenere ulteriormente il proprio ragionamento, ha sottolineato come nei giudizi innanzi ad essa – anche in ipotesi, come nel caso di specie, di regolamento di competenza – non vi è alcuno svolgimento da parte del legale di attività procuratoria analoga a quella svolta nelle fasi del giudizio di merito, poiché il carattere essenzialmente tecnico del giudizio di legittimità rende del tutto assorbente l’attività dell’assistenza rispetto a quella della rappresentanza in giudizio.

A cura di Riccardo Bianchini