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giurisprudenza

Liquidazione giudiziale dei compensi: parametri e decoro della Professione (Cass., Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 18794)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un Collega che lamentava una liquidazione del proprio compenso troppo bassa, inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabelle 1 -2, e priva di una adeguata motivazione. Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale in grado di appello poi, avevano liquidato una somma esigua per la prestazione professionale svolta dall’Avvocato, “per la semplicità della vicenda e la mancanza di questioni di fatto o in diritto di particolare complessità”. La Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, ha ritenuto che i parametri di determinazione del compenso per la prestazione difensiva in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento, individuando la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Nel caso di specie, pertanto, si è trattato di una liquidazione dei compensi operata in misura notevolmente inferiore (trenta per cento) a quelli minimi di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa, mancante di apposita e specifica motivazione in quanto fondata sul generico riferimento alla semplicità della vicenda ed alla non complessità delle questioni, costituenti criteri già considerati fra i parametri ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4. Il giudice, quindi, è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

A cura di Costanza Innocenti