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giurisprudenza

Lo scrivere all’Ordine degli Avvocati accusando un legale di avere compiuto atti deontologicamente e penalmente rilevanti ben può far invocare la causa di non punibilià di cui all’art. 598 c.p. (Cass., Sez. V Pen., 15 aprile 2011, n. 28081)

Negava invece tale possibilità il Tribunale in funzione di giudice di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, ritenendo che l’instaurato procedimento avanti l’Ordine avesse introdotto un iter non contenzioso, non avendo tale organo natura giurisdizionale e così, pur confermando nel resto la pronuncia di prime cure, annullava in punto di risarcimento del danno alla costituita parte civile. L’autore dello scritto era infatti stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione, per avere accusato l’avvocato, tra l’altro, di avere fatto firmare alla figlia un mandato “in bianco”. La Cassazione, adita dall’imputato, invece si uniforma alle più recenti interpretazioni di legittimità, ribadendo come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati eserciti poteri di autorità amministrativa, anche in quanto le sue decisioni in materia disciplinare sono potenzialmente soggette ad un controllo giurisdizionale. L’esimente prevista dall’art. 598 c.p. ben può dunque trovare piena applicazione, anche ad atti funzionali al diritto di difesa anche precedenti all’instaurazione di un procedimento giurisdizionale. L’autore dell’esposto, afferma inoltre la Corte, è comunque parte del procedimento, a prescindere dal fatto che sia titolare di un interesse legittimo che di un diritto soggettivo. La sentenza veniva così integralmente annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale.

A cura di: Giacomo Passigli

Allegato:
28081-2011