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giurisprudenza

Lo svolgimento delle funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica per cinque anni consecutivi non dà diritto all’iscrizione all’albo prefessionale degli avvocati (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7099)

I magistrati onorari non sono equiparabili a quelli togati: ne consegue che solo per questi ultimi l’ordinamento riconosce la possibilità di iscriversi all’Albo degli avvocati se sono stati in servizio per almeno cinque anni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano infatti che i magistrati onorari, seppure partecipano all’amministrazione della giustizia (art. 108 Cost.), godono di un’appartenenza esclusivamente “funzionale” all’ordinamento giudiziario.

I magistrati onorari non possono quindi essere equiparati a “coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo” di cui all’art. 26 del R.D. n. 1578/1933: solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto richiedente l’iscrizione analoga a quella di chi partecipa all’esame di abilitazione per la professione di avvocato (cfr. C. Cost., 22 dicembre 1980, n. 174).

A cura di Maria Dell'Anno