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giurisprudenza

L’omesso o tardivo invio del Mod. 5 integra un illecito di natura permanente, sanzionabile anche in caso di regolarizzazione della posizione amministrativa (C.N.F., Sent., 13 novembre 2024, n.417)

Nella sentenza in commento il C.N.F. ribadisce che l’omesso o tardivo invio del Mod. 5 a Cassa Forense costituisce un illecito di natura permanente. Questo significa che il termine iniziale per la prescrizione decorre dalla data dell’avvenuto adempimento, mediante invio del Mod. 5. L’eventuale regolarizzazione della posizione amministrativa, pertanto, non esclude la sanzione disciplinare, ma, al più, rileva ai fini della decorrenza della prescrizione e sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogabile.

Nel caso di specie, l’Avvocato ricorrente, eccependo la mera prescrizione dell’azione disciplinare, ha impugnato la decisione del C.D.D. con cui gli era stata irrogata la sanzione della sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per l’omesso invio del Mod. 5 relativo agli anni dal 2010 al 2015. Il C.N.F. osserva che il ricorrente, alla data della decisione, non aveva regolarizzato gli anni oggetto di contestazione né aveva avanzato la relativa domanda amministrativa. Ne consegue che, trattandosi di un illecito di natura permanente, la mancata cessazione della condotta illecita, impedisce il decorso della prescrizione. Per questi motivi, il C.N.F., valutato anche il disvalore del perdurare della condotta inadempiente, rigetta l’eccezione del ricorrente e conferma la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.

A cura di Arianna Farinelli