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giurisprudenza

L’opposizione avverso la decisione del C.N.F. di rigetto della domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale degli avvocati per le difese d’ufficio si propone davanti al C.N.F. stesso (Cass., Sez. Un., Ord., 15 dicembre 2023, n. 35130)

L’ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso promosso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da un legale a cui era stata rigettata, da parte della Commissione del Consiglio nazionale forense in materia di difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato, la domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio.
La delibera di rigetto della Commissione del Consiglio nazionale forense prendeva atto del parere negativo espresso dal Consiglio dell’ordine di appartenenza del legale, secondo cui quest’ultimo non possedeva neppure uno dei requisiti previsti dal d.lgs. 6/2015 e dal regolamento difese d’ufficio del C.N.F.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, investita della questione, dichiara il ricorso inammissibile.
A sostegno della propria decisione le Sezioni Unite richiamano l’art. 29, comma 1-ter del d.lgs. 271/1989 secondo cui la domanda di inserimento nell’elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio, “è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199”.
Come noto, il richiamato art. 7, disciplinante il ricorso amministrativo, prevede che il ricorso in opposizione è presentato all’organo che ha emanato l’atto impugnato.
Ciò posto il ricorso del legale, poiché rivolto contro una delibera avente natura amministrativa, non assunta in esito a un procedimento di carattere giurisdizionale, doveva essere presentato al medesimo organo che aveva rigettato la domanda e pertanto non può che essere dichiarato inammissibile.

A cura di Silvia Ammannati