Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Mancato deposito della nota spese: gli obblighi del giudice nella liquidazione delle spese processuali (Cass., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 19526)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli obblighi che incombono al giudice (nel caso di specie al giudice dell'esecuzione) nella liquidazione delle spese processuali sia nell'ipotesi in cui la parte abbia depositato la relativa nota spese sia in assenza di detto deposito.
Nel primo caso, il giudice ha il dovere di motivare qualora intenda escludere la liquidazione di alcune prestazioni o attribuire un onorario diverso e minore rispetto a quello indicato nella nota depositata.
Nel secondo caso, invece, il giudice, ove riconosca il diritto al rimborso delle spese processuali, deve provvedere alla relativa liquidazione tenendo conto delle prestazioni svolte e applicando la pertinente tariffa e le corrispondenti voci delle tabelle, senza dover motivare l'iter logico che ha portato alla liquidazione.
In ogni caso, il giudice è tenuto motivare il provvedimento di liquidazione qualora, in presenza di una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e gli onorari previsti dalle tabelle, intenda esercitare il potere di cui all'art. 4 D.M. 585/1994 (derogabilità dei minimi tariffari).

A cura di Ilaria Biagiotti 

Allegato:
19526-2007