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giurisprudenza

Modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d’ufficio: equiparazione dell’imputato irreperibile a quello latitante (Cass. Sez. I, 8 giugno 2007 , n. 13498)

La Sezione I Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13498 del 8 giugno 2007 si è pronunciata nuovamente sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d’ufficio dell’imputato latitante.
I supremi giudici hanno affermato che la situazione del difensore dell’imputato irreperibile è equiparabile a quella del difensore dell’imputato latitante.
Pertanto è sufficiente per il difensore esperire le modalità di liquidazione ex art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002 senza provvedere al previo inutile tentativo del recupero del credito come previsto dall’art. 82 della normativa.
Il collegio sostiene inoltre che, ai fini della liquidazione degli onorari ai sensi dell’art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002, deve considerarsi irreperibile tanto l’imputato dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata disposta la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p.
In conclusione, il difensore d’ufficio dell’imputato latitante non ha l’onore di dimostrare di aver esperito inutili tentativi di recupero del credito professionale ai fini dell’accoglimento della propria istanza di liquidazione degli onorari.

A cura di Alessandro Ramerini 

Allegato:
13498-2007