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giurisprudenza

Nel procedimento disciplinare il provvedimento di fissazione dell’udienza dibattimentale non è suscettibile di impugnazione (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22377)

Con la sentenza in rassegna le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadiscono il principio secondo cui in tema di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato, se è pur vero non esiste un numero chiuso di provvedimenti impugnabili, d'altra parte non esiste neppure una impugnabilità generalizzata, essendo la stessa necessariamente limitata, anche ai fini di consentire che il procedimento sia definito in tempi contenuti, ai provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente idonei a incidere significativamente sui beni quali la tutela della persona da turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati. Il procedimento di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione non presentano un’incidenza autonoma sui beni protetti, ma sono conseguenza fisiologica e esecutiva dell’apertura del procedimento disciplinare e, quindi, non sono suscettibili di impugnazione autonoma trattandosi di atti meramente interni al procedimento e strumentali allo stesso, in quanto tali inidonei a determinare autonomo pregiudizio.

A cura di Alessandro Iandelli

Allegato:
22377-2011