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giurisprudenza

Nel processo penale l’astensione dell’avvocato non è consentita quando ha oggetto situazioni afferenti misure cautelari (Cass., Sez. II Pen., 7 dicembre 2007, n. 45992)

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 14028 del 21 marzo 2007 si è pronunciata in materia di impedimento del difensore per astensione dall’udienza quando questa ha oggetto situazioni afferenti misure cautelari.
I supremi giudici hanno affermato che l’astensione dell’avvocato in materia penale non è consentita quando l’udienza ha per oggetto situazioni comunque afferenti misure cautelari personali, a prescindere che l’imputato o l’indagato sia libero o detenuto.
A tal proposito, l’autoregolamentazione dell’astensione, approvata dalle Giunte dell’Organismo unitario dell’avvocatura e dall’Unione delle camere penali italiane in data 6 giugno 1997, recita all’art. 4 lett. d) che “l’astensione non è consentita in riferimento alla materia penale nelle udienze di convalida dell’arresto o del fermo, negli interrogatori ex art. 294 c.p.p. nonché nelle udienze afferenti misure cautelari”. 

A cura di Alessandro Ramerin

Allegato:
45992-2007