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giurisprudenza

Nel processo tributario la domanda di applicazione degli studi di settore in luogo dell’accertamento parametrico spiegata nel giudizio di appello non costituisce mutatio libelli e deve pertanto ritenersi ammissibile (Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2011, n. 14365)

Con la pronuncia in commento la Sezione Tributaria della Suprema Corte, in conformità con l'orientamento precedentemente espresso da Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, ribadisce l'importante principio secondo cui l'applicazione in grado di appello degli studi di settore, in quanto ritenuti, con giudizio di merito non contestato nè contestabile, metodo più avanzato ed attendibile dei parametri di cui alla precedente normativa, non costituisce elemento nuovo o diverso rispetto ad un accertamento basato sui dati parametrici per cui non si può parlare di "mutatio libelli" in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Affermano infatti i Giudici della Suprema Corte che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile.
Si sottolinea, poi, come elemento fondamentale per porre gli studi di settore alla base di un accertamento è il contraddittorio tra il contribuente ed il Fisco nella fase amministrativa del contenzioso, in cui il contribuente può esporre tutti i rilievi che ritiene opportuni e di quelli l'Ufficio deve tenere necessariamente conto nella motivazione dell'atto di accertamento.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva espressamente dato atto del fatto incontestato che il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non era comparso. In tale ipotesi, dunque, in assenza delle osservazioni ritualmente richieste, l'Ufficio ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento sulla base del solo dato disponibile dello scostamento tra il dato dichiarato e quello emergente dagli studi di settore.

A cura di Alessandro Iandelli

Allegato:
14365-2011