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giurisprudenza

Nessun limite temporale per l’iscrizione nel registro dei praticanti (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2008, n. 17761)

Nella sentenza che pubblichiamo, la Corte di Cassazione prende in esame il problema della sussistenza di un limite temporale di durata alla iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati.
Per il Consiglio dell’Ordine di Verona, infatti, decorso il termine necessario per il rilascio del certificato di compiuta pratica e la decorrenza dei sei anni per l’abilitazione al patrocinio, il praticante deve essere cancellato dal registro perché viene meno lo scopo per cui questo è istituito (preparazione all’esame di avvocato ed ottenimento del relativo certificato di compiuta pratica).
Il CNF aveva invece ritenuto che, mentre l’abilitazione al patrocinio deve esser dichiarata cessata alla scadenza del sessennio, non sussiste invece alcun termine per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio.
Il Collegio, investito della questione, evidenzia che, in ogni caso, il laureato in giurisprudenza – che pur abbia terminato il periodo di pratica per l’accesso all’esame – può comunque aver interesse a proseguire lo svolgimento della pratica forense in veste “formale”. E neppure il decorso del sessennio, che comunque comporta la perdita del diritto a poter esercitare il patrocinio, determina automaticamente anche il venir meno dello status stesso di praticante e l’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel relativo registro.
All’interno del registro praticanti, infatti, sussiste una specifica categoria costituita dal praticanti ammessi al patrocinio e, mentre chi perde la qualifica di praticante perde sicuramente il diritto al patrocinio, non è per contro vero che il venir meno dello jus postulandi determini automaticamente anche la cancellazione dal registro praticanti.
Lo scopo perseguito dal C.O. di Verona, è forse quello di contenere il fenomeno dei “miniavvocati a vita” ovvero di quei soggetti che, pur senza mai superare l’esame di Stato, esercitano di fatto le funzioni di avvocato. Tale obiettivo è tuttavia garantito dal fatto che il (mero) praticante può solo svolgere attività di ausilio ed apprendimento sotto il controllo di chi sia iscritto all’albo e, in caso di superamento di tali confini, saranno applicabili le sanzioni penali e disciplinari a carico di chi travalichi i limiti di quanto la laurea gli consente e dell’avvocato che gli offra copertura.

A cura di Ilaria Sordi

Allegato:
17761-2008