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giurisprudenza

Nessun litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. Sez. Trib, 11 febbraio 2020, n. 3238)

Con la sentenza in commento, pubblicata lo scorso 11 febbraio 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla questione relativa all’individuazione del soggetto legittimato passivo nel caso in cui, nel processo tributario, il ricorso promosso da un contribuente che impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione sia fondato solamente su ragioni sostanziali che esulino dalla competenza di quest’ultimo, come per esempio per i vizi relativi al merito della pretesa impositiva contenuta nel ruolo che è notificato al contribuente con la cartella di pagamento.

Nello specifico, gli Ermellini hanno precisato che in relazione al rapporto fra Ente creditore e Agente della riscossione la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato come non sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra (ex) Equitalia e Agenzia delle Entrate poiché non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo (Cass. n. 1532/2012 e SS.UU. n. 16412/2007).

Conseguentemente, il contribuente può convenire in giudizio l’ente impositore o l’agente della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere dell’Agente evocare in giudizio l’Ente impositore se non vuole sopportare l’esito del giudizio per l’ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
3238-2020