Nella vicenda in commento, la Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato avverso la sentenza che condannava, per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., un soggetto direttore generale di un ateneo e datore di lavoro di un Avvocato, per avere inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati un esposto nei confronti di una Collega, capo dell’Ufficio legale dell’Università, contenente espressioni offensive dell’onore e del decoro della stessa.
Secondo la Cassazione le segnalazioni effettuate dal ricorrente con l’esposto in contestazione, sebbene contenenti l’utilizzo di termini aspri, non appaiono gratuite ed immotivate, essendo utilizzate nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio alla ritenuta ingiustificata condotta professionale contestata.
Nel caso di specie, quindi, è applicabile la scriminante del diritto di critica, non integrando il delitto di diffamazione l’invio di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del Direttore Generale di un Ateneo, su delibera e previo incarico del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del legale professionista dipendente, preordinato a segnalare violazioni di regole deontologiche nonché condotte minacciose ed intimidatorie nei confronti di colleghi dirigenti e funzionari, provocazioni ed imposizioni di proprie pretese di ordine economico e professionale, laddove le espressioni adoperate siano strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta e di investire l’organo deputato alla valutazione della correttezza dell’operato del legale.
A cura di Costanza Innocenti