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giurisprudenza

Non deve pagare l’IRAP l’avvocato che eroga compensi a colleghi che prestano la loro attività, in via autonoma e occasionale, quali meri domiciliatari (Cass., Sez. V, Ord., 15 gennaio 2019, n. 719)

L’avvocato che dimostri che i terzi ai quali ha erogato sostanziosi compensi non erano suoi collaboratori abituali e continuativi, bensì avvocati di altri fori che avevano prestato, in via autonoma ed occasionale, la loro attività quali domiciliatari, non deve pagare l’IRAP. Lo ha sancito la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 719 del 15 gennaio 2019, ha accolto il ricorso di un legale condannato al pagamento dell’imposta per gli importi alti corrisposti a terzi.

Secondo la Suprema Corte, infatti, si deve anzitutto considerare che il presupposto per l’applicazione dell’Irap, secondo la previsione dell’art. 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture riferibili ad altri. E, ancora, quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Sulla base di ciò, la Cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso ad una collaborazione esterna abituale e continuativa per mere domiciliazioni, seppur per costi elevati, non possa certo rappresentare uno dei requisiti indefettibili per configurare l’autonoma organizzazione in capo al professionista e, conseguentemente, il professionista non sia tenuto al versamento dell’IRAP.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
719-2019