Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non è consentito il rimborso delle spese relative all’atto di precetto nelle conclusioni del giudizio di opposizione all’esecuzione (Cass., Sez. III, 3 marzo 2015, n. 4228)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale non è consentito il rimborso delle spese relative all’atto di precetto nelle conclusioni del giudizio di opposizione all’esecuzione.
Il debitore aveva contestato le affermazioni del giudice del merito secondo cui l'importo degli interessi dalla data di notifica del precetto al pagamento deve ritenersi meramente simbolico e le spese di notifica del precetto ed i relativi diritti di disamina avrebbero dovuto essere indicati in precetto.
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha stabilito che, alla luce del fatto che nessuna norma autorizza il giudice ad eliminare un credito, qualunque ne sia l'entità, pena la violazione dell'art. 24 Cost., e le spese di notifica del precetto, con i relativi diritti di disamina della relata, non potevano essere indicati nell'atto di precetto poichè non conosciuti prima che la notifica stessa fosse stata eseguita, tanto che in tale atto era contenuta la riserva "oltre alle spese di notifica del presente atto e successive occorrende", l’onere di diligenza gravante sul debitore imponeva che, ricevuto il precetto, fosse chiesto al creditore quali fossero le ulteriori somme dovute. Comunque l'onere della prova dell'esatto adempimento gravava sul debitore.
 

A cura di Elisa Martorana