Anche il Consiglio di Stato si allinea a quell’orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8540 del 22 parile 2005 (pubblicata nella Rivista cartacea n. 3/2005) e dalla successiva n. 9537 del 9 maggio 2005, statuendo che non sussiste alcun obbligo di motivare il capo delle della decisione che si pronuncia sulla compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ribadisce i principi enunciati dalla Corte, affermando inoltre che l’eventuale motivazione può essere sindacata solo se sostenuta da argomenti illogici od erronei e che l’unico limite che incontra il Giudice è costituito dal divieto di condannare la parte totalmente vittoria al pagamento delle spese in favore del soccombente.
L’orientamento giurisprudenziale e la pronuncia resa, tuttavia, dovrebbero essere superate dalla nuova formulazione dell’art. 91 comma 2 c.p.c. che impone al giudice l’obbligo di motivare la statuizione sul punto.
A cura di Niccolò Andreoni