La pronuncia in commento prende le mosse dalla vicenda di un Collega, raggiunto da una sentenza del CDD, confermata dal CNF, che comminava la sanzione della sospensione di tre anni dall’esercizio della professione forense all’esito di condanna penale emessa dalla Corte di Appello.
Nelle more, la decisione veniva impugnata per cassazione e cassata con rinvio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l’Avvocato chiedeva ed otteneva dal COA la revoca della sospensione precedentemente disposta. Il giudizio, tuttavia, non veniva riassunto innanzi al CNF nei tre mesi dalla cassazione con rinvio. Acquisita l’attestazione della mancata riassunzione, il COA disponeva quindi l’esecuzione della decisione del CDD, divenuta definitiva, disponendo la sospensione del Collega per il tempo residuo. L’Avvocato proponeva istanza di revoca in autotutela, ma il COA rigettava la richiesta.
Il CNF investito del ricorso, aderendo a precedenti conformi, precisa che non sussiste alcun potere in capo al COA di incidere sui contenuti delle sanzioni disciplinari, in quanto le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale, con la conseguenza che essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti.
Per tali ragioni, il CNF rigetta il ricorso, affermando che in ipotesi di cassazione con rinvio, la mancata o la tardiva riassunzione rispetto al termine di cui all’art.392 c.p.c. determinano l’estinzione «dell’intero processo», con conseguente definitività della sanzione disciplinare comminata dal CDD e caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, permanendo tuttavia l’effetto vincolante del principio di dritto, che non viene meno nell’eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda.
A cura di Costanza Innocenti