La pronuncia in commento ribadisce che l’Avvocato che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega, sia esso controparte, dominus o domiciliatario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione dell’art. 19 cdf.
Nel caso in esame, il ricorrente ammette di aver tenuto la condotta contestata per cui risulta sanzionato; in particolare, ammette di non aver riscontrato la richiesta del Collega formulata a mezzo PEC, rilevando di averlo comunque contattato telefonicamente nell’immediato. Tale comportamento non può essere in alcun modo giustificato, avendo il Collega effettivamente violato le norme deontologiche contestate.
In merito alla sanzione irrogata dal CDD della sospensione dell’esercizio della professione per un anno, il CNF ritiene di poter condividere la lamentata eccessività della sanzione irrogata, in considerazione delle giustificazioni fornite, per un comportamento certamente sbagliato ma consistito nella leggerezza di non aver riscontrato il Collega a mezzo PEC, nonostante l’espressa richiesta formulata in tal senso, dopo averlo comunque sentito per le vie brevi.
Per tali ragioni, accoglie parzialmente il ricorso e applica all’incolpato la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per mesi quattro.
A cura di Costanza Innocenti