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giurisprudenza

Non sussiste la sospensione della prescrizione del credito nel caso in cui l’avvocato comunichi redditi falsi alla Cassa Forense 8Cass. Sez. lav, 13 aprile 2007, n. 9113)

on la sentenza che qui di seguito pubblichiamo, la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui, in ipotesi di dichiarazione falsa da parte dell’avvocato in sede di comunicazione annuale del reddito professionale e del volume di affari alla Cassa Forense, non sussiste la sospensione della prescrizione del credito vantato da quest’ultima.
Al caso in esame, infatti, attesi i poteri di controllo spettanti alla Cassa Forense ex art. 17 Legge 576/80, non risulta applicabile il disposto di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. che prevede la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del credito da parte del debitore.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, la sospensione della prescrizione ricorre solo quando il comportamento del debitore determina in capo al creditore una vera e propria impossibilità ad agire.
La Cassa Forense, invece, mantiene sempre la possibilità di controllare, in base ai normali poteri ad essa spettanti, la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari.
In ordine, poi, al termine di decorrenza della prescrizione, la Corte afferma la necessità di distinguere tra l’ipotesi di “omessa comunicazione” e quella di “comunicazione non veritiera”. Solo nel primo caso, infatti, si può escludere il decorso del termine prescrizionale, mentre nel secondo, in applicazione del comma 2 dell’art. 19 Legge 576/80, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione.

A cura di Ilaria Sordi

Allegato:
9113-2007