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giurisprudenza

Notifica di impugnazione a praticante avvocato abilitato (Cass., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21291)

In una recente sentenza la Corte di Cassazione affronta il tema della legittimità della notifica dell’atto di impugnazione (nel caso di specie di un atto di appello) ad un praticante avvocato abilitato all’esercizio della professione forense e delle eventuali conseguenze processuali nell’ipotesi in cui dovesse venir meno l’abilitazione (a causa di cancellazione dal relativo albo) in pendenza del termine per la costituzione in appello.
La Corte evidenzia che il praticante avvocato abilitato all’esercizio della professione forense che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado è legittimato a ricevere la notifica dell’atto di impugnazione anche se non è abilitato a rappresentare la parte dinanzi alla Corte di Appello. Inoltre, prosegue la Corte, sono del tutto irrilevanti le vicende successive all’instaurazione del giudizio e, quindi, anche il venir meno dell’abilitazione all’esercizio della professione in pendenza del termine per la costituzione in quanto, in tale fase, l’unica ipotesi di interruzione del processo per fatto del difensore è, come previsto e disciplinato dall’art. 301 c.p.c., il suo decesso dato che nelle altre ipotesi (radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo) lo stesso procuratore è gravato dall’obbligo di informazione che può consentire la costituzione in giudizio della parte mediante un diverso difensore.

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
21291-2007