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giurisprudenza

Notifica per posta: consegna a persona che si dichiara addetta (Cass., Sez. V, 1 giugno 2006, n. 13063)

Nel caso in esame, ancora un intervento della Suprema Corte in tema di notifica a mezzo posta.
Nello specifico le ricorrenti impugnavano un provvedimento della Commissione Tributaria di primo grado, eccependo che l’avviso di liquidazione di una imposta e la relativa sanzione amministrativa (irrogata per l’acquisto di un terreno effettuato dalla loro defunta madre) dovesse ritenersi illegittimo; in quanto mai notificato o notificato a persona diversa – nella fattispecie a un portiere e/o custode tale qualificatosi – non abilitata alla ricezione che, peraltro, mai aveva riferito della avvenuta consegna del precitato avviso.
In sostanza le ricorrenti avevano eccepito la non ritualità della notifica e la conseguente invalidità del successivo giudizio assumendo che il fabbricato dove abitavano non era provvisto di servizio di portineria.
Nel respingere il ricorso presentato la Suprema Corte, anche e soprattutto, uniformandosi a due precedenti in materia sanciti dalle stesse Sezioni Unite precisamente con le sentenze 20473/05 e 22044/04 aveva affermato che non può ritenersi irrituale la notifica di un atto a mezzo posta a persona diversa dal destinatario perché: “l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione (portiere e/o custode che riceve l’atto) essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma. Spetterà al destinatario provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario”. Cosa quest’ultima non effettuata compiutamente dalle ricorrenti perché il consegnatario anche senza la qualifica ufficiale di portiere/custode di fatto e, per un periodo di tempo molto lungo, ha ricevuto gli atti, di qui il rigetto del ricorso in esame.

A cura di Walter Sardella

Allegato:
13063-2006