Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nuova pronunzia sulle spese da parte del giudice dell’impugnazione (Cass., Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15483)

La Suprema Corte, in accordo con il precedente orientamento, ritiene sussistere il potere del giudice di appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese solo in caso di riforma totale o parziale della sentenza. Nel caso, invece, di conferma della sentenza impugnata è ammissibile una nuova pronuncia sulle spese solo se il punto abbia costituito specifico motivo di impugnazione.
Nelle due suddette ipotesi, quindi, il giudice di appello nella liquidazione delle spese dovrà tenere conto del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,a meno che non ricorrano i presupposti per la compensazione a norma dell’art. 92 c.p.c.
Rileva, poi, la Suprema Corte che, in tema di spese processuali, la soccombenza dovrà essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, con la conseguenza che violerà il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che riterrà la parte soccombente in un grado di giudizio e vincitrice in altro grado.

A cura di Felicita Favelli 

Allegato:
15483-2008