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giurisprudenza

Omessa o tardiva comunicazione dei recapiti professionali: il CNF sanziona (C.N.F., Sent., 18 maggio 2023, n. 269 – numerazione 2022 – )

Con la pronuncia in commento, il CNF ha ritenuto illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 70 co. 2 CDF, l’omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi.

Nel caso di specie, l’Avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA. A giustificazione dell’omissione, il Collega aveva riferito di essere affetto da una grave patologia che ne aveva compromesso la vita professionale. Sul punto il CNF, richiamando propri precedenti, rileva che “L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione” (CNF, sent. 243 del 29.12.2021.

Pur non ritenendo sussistenti in capo al professionista cause di giustificazione o di non punibilità, il Collegio, in considerazione della comprovata patologia dell’incolpato, ritiene comunque di dover comminare la sanzione edittale e quindi l’avvertimento.

A cura di Costanza Innocenti