Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Parte civile: differenza tra il regime delle condanna dell’imputato alla liquidazione delle spese in suo favore ex art. 541 c.p.p. e quello nel caso di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato

La questione sorge dal ricorso alla Corte di Appello di un collega, il quale lamentava che, quale parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sulle spese richieste alla Corte stessa, quest’ultima decideva non luogo a provvedere avendo già determinato in sentenza una diversa cifra (di gran lunga inferiore alla nota spese prodotta) distratta a favore dell’avvocato.
A parere del collega era ingiusto equiparare il porre a carico dell’imputato le spese della parte civile ex art. 541 c.p.p. con la liquidazione di chi è ammesso al patrocinio, ai sensi dell’art. 82 del DPR 82/02. La Corte revocava allora la precedente decisione, ritenendo necessario uno specifico provvedimento ex art. 82 DPR 115/02 e di non potere però liquidare importi superiori a quanto riportato in sentenza, lasciando dunque invariata la cifra e compensando le spese.
L’avvocato ricorreva in Cassazione eccependo l’inosservanza dei minimi tariffari e la mancata indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dell’importo, trovando conforto alle sue tesi.
La Cassazione, riconoscendo l’autonomia dei due diversi tipi di liquidazione, ha infatti ritenuto che, in tale caso, ben possano i giudici dell’appello liquidare importi superiori. La disposizione codicistica, infatti, attiene solo ai rapporti tra imputato e parte civile, mentre quella di cui al DPR sulle spese di giustizia afferisce ai rapporti tra difensore e assistito, da liquidarsi da parte del giudice competente con valutazione autonoma, secondo i criteri di cui al relativo art. 82.
La Corte di Appello, ritenendo vincolante la somma indicata in sentenza, ha dunque errato nel non motivare circa i minimi ed i criteri seguiti per la decisione adottata.

A cura di Giacomo Passigli 

Allegato:
42844-2008